L’iniziativa popolare federale «Sì al divieto di dissimulare il proprio viso» letteralmente.
Divieto di dissimulare il proprio viso
Iniziativa popolare federale «Sì al divieto di dissimulare il proprio viso»
La Costituzione federale è modificata come segue:
Art. 10a Divieto di dissimulare il proprio viso
1 Nessuno può dissimulare il proprio viso negli spazi pubblici né nei luoghi accessibili al pubblico o nei quali sono fornite prestazioni in linea di massima accessibili a ognuno; il divieto non si applica ai luoghi di culto.
2 Nessuno può obbligare una persona a dissimulare il viso a causa del suo sesso.
3 La legge prevede eccezioni. Queste possono essere giustificate esclusivamente da motivi inerenti alla salute, alla sicurezza, alle condizioni climatiche e alle usanze locali.Art. 197, n. 12, 12. Disposizione transitoria dell’art. 10a (Divieto di dissimulare il proprio viso)
La legislazione d’esecuzione relativa all’articolo 10a è elaborata entro due anni dall’accettazione di detto articolo da parte del Popolo e dei Cantoni.
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